STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “OSPEDALE  DOLCE  CASA"

con sede in Ciriè (TO)

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l’Organizzazione di Volontariato “Ospedale Dolce Casa ODV” siglabile “O.D.C. ODV”.


1) La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS.


2) L’Associazione ha sede legale nel Comune di Ciriè (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.


3) La durata dell’ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 11.

 

Articolo 2 – Scopi e finalità

L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di organizzare, attuare e promuovere attività finalizzate al sostegno e al miglioramento del benessere fisico e psichico dei bambini e delle famiglie che afferiscono presso le Strutture Complesse di Pediatria e Neonatologia del P.O. di Ciriè.


1) L’intento dei Volontari dell’Associazione è di accompagnare e ascoltare, con la mente e con il cuore, le richieste, anche silenziose, i disagi o i bisogni dei bambini, dei genitori e dell’intera realtà affettiva coinvolta, affinché abbiano una ulteriore risposta concreta in stretta collaborazione con il personale sanitario estendibile anche all’intera cittadinanza.


2) Il nostro fine è sviluppare una community care e promuoverne la cultura, ovvero una comunità che si prodiga per il benessere e il futuro dei bambini ospitati nelle S.C. di Pediatria e Neonatologia, creando un legame costruttivo nei percorsi assistenziali presenti sul territorio.


3) La centralità del bambino e della sua famiglia sono gli obiettivi prioritari da perseguire per rendere un ospedale “a misura di bambino”, umanizzandolo e adempiendo al decalogo di principi ispiratori della famosa Carta di Ledha del 13 Maggio 1988 formulata da Each (European Association for Children in Hospital) ed oggi ancora attuale.

 

Articolo 3 – Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:


a. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera “c” dell’art. 5 del D.lgs 117/2017)
b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera “i” dell’art. 5 del D.lgs 117/2017)
c. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera “u” dell’art. 5 del D.lgs 117/2017)


2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L’ODV intende svolgere:
a. Promuovere la conoscenza e l’applicazione della Carta dei Diritti del Bambino in Ospedale e in particolare la Carta di Ledha a cui l’Associazione si è ispirata;
b. Sostenere e promuovere iniziative dirette a favorire e migliorare la cura e l’assistenza dei piccoli pazienti ricoverati, dei loro genitori e/o famigliari;
c. Sostenere iniziative finalizzate al miglioramento del benessere psico-fisico del paziente, con particolare attenzione rivolta ai bambini affetti da patologie croniche e/o complesse;
d. Promuovere l’organizzazione di attività ludiche e ricreative, di intrattenimento e di accoglienza nei reparti di Pediatria, finalizzate al miglioramento psico-fisico del bambino e della sua famiglia, anche attraverso la collaborazione con altre Associazioni di Volontariato;
e. Fornire una proficua e costruttiva assistenza ai genitori ed ai famigliari dei piccoli pazienti ricoverati, in qualche eventualità, anche dopo le dimissioni;
f. Rendere accoglienti i locali che accolgono i piccoli pazienti attraverso l’eventuale acquisizione di beni e attrezzature;
g. Perseguire l’innovazione tecnologica per un’assistenza di alto livello e di maggiore efficienza ed efficacia;
h. Perseguire un progetto di sviluppo dei processi di umanizzazione delle strutture che accolgono i piccoli pazienti attraverso eventuali acquisizioni di strumentazioni mediche e diagnostiche, di attrezzature, beni e servizi volti a migliorare la prevenzione, la cura e l’assistenza dei piccoli pazienti all’interno della S.C. di Pediatria e Neonatologia di Ciriè;
i. Supportare le iniziative mirate allo sviluppo culturale e scientifico, attraverso la partecipazione a corsi di formazione, l’attività di ricerca clinica, gli scambi con altre Istituzioni italiane e straniere, l’informazione e la divulgazione, i seminari e i convegni a livello nazionale ed internazionale, la promozione e la diffusione del lavoro scientifico.
j. Valutare quando incentivare la promozione, l’organizzazione e la collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e Private.
k. Diffondere l’informazione relativa alle problematiche sociali che possono presentarsi nella cittadinanza e delle varie Istituzioni.
l. Fornire assistenza morale e materiale ai piccoli pazienti e ai familiari che presentino specifiche problematiche socio-economiche.


3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.


4. L’ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.


5. Nel caso l’ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..


6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.


7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.


8. L’ODV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..


9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.


10. L’Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari e patrimoniali necessarie al raggiungimento dello scopo sociale e sanitario.

Articolo 4 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:


a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’ODV;
b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ODV;
c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.


2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:


a. Quote associative e contributi degli aderenti;
b. Contributi pubblici e privati;
c. Donazioni e lasciti testamentari;
d. Rendite patrimoniali;
e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
g. Attività “diverse” di cui all’art.6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. ( in quanto previsto dalla Statuto all’art. 3 comma 4).


3. L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.


4. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Articolo 5 – Soci

1. Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone fisiche) che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.


3. I soci fondatori e i soci ordinari hanno diritto di eleggere gli Organi sociali ed essere eletti, secondo il regolamento attuativo dell’Associazione e hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal direttivo per l’attività prestata, nei limiti stabiliti dall’organizzazione stessa, facendo presente che tutte le attività svolte sono a titolo spontaneo, gratuito e senza fine di lucro.


4. Tra gli associati vige una disciplina uniforme e conforme al rapporto associativo.


5. Gli aderenti all’Associazione sono tenuti a mantenere un comportamento verso gli altri aderenti all’Associazione ed all’esterno della medesima, che sia animato da spirito di fraternità e solidarietà. Si impegnano ad agire sempre con buona fede, onestà, rigore morale nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche delineate dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 6 – Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.


2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 15 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.


3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.


4. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.


5. La qualità di Socio si perde:
a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ODV;
c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall’eventuale sollecito scritto;
d. per causa di morte.


6. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.


7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.


8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ODV.

 

Articolo 7 – Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ODV ed alla sua attività. In modo particolare:


a. I soci hanno diritto:
• di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’ODV;
• di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
• di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.


b. I soci sono obbligati:
• all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
• a mantenere sempre un comportamento rispettoso nei confronti dell'ODV e degli altri associati;
• al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

 

Articolo 8 – Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’ODV:


a. L’Assemblea dei soci;
b. Il Consiglio direttivo;
c. Il Presidente;
d. L’Organo di Controllo;
e. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
f. Il Collegio dei Probiviri.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati nei precedenti art. 3 e 5 del presente Statuto.

 

Articolo 9 – Assemblea dei soci

1. L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’ODV, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.


2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.


3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci.


4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un Segretario.


5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.


6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.


7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.


8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.


9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

 

Articolo 10 – Assemblea ordinaria dei soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.


2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.


3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.


4. L’Assemblea ordinaria:
a. approva il bilancio ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
b. discute ed approva i programmi di attività;
c. elegge, tra i soci, il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’ODV;
e. nomina e revoca l’organo di controllo;
f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
h. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
j. approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
l. delibera sull’esclusione dei soci;
m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ODV stesso.
p. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 dello Statuto;
q. delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto.


5. Il Presidente nomina un Segretario che redige il verbale delle deliberazioni e, in occasione di elezioni, due scrutatori che provvedono alla raccolta, scrutinio e conteggio dei voti.


6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

 

Articolo 11– Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.


2. Per deliberare lo scioglimento dell’ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.


3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’ODV con la presenza, in proprio o per delega, di ¾ (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

 

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 11 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.


2. L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.


3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.


4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento.


5. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Si occupa inoltre di predisporre il bilancio programmatico e di trasmetterlo al Consiglio Direttivo insieme al Bilancio Consuntivo e la relazione di Attività.


6. Il Segretario si occupa della tenuta dei libri sociali e del loro aggiornamento.


7. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.


8. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.


9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.


10. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
In particolare esso svolge le seguenti attività:
a. attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
b. redige e presenta all’Assemblea il bilancio ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
d. sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
e. sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
f. propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto;
g. provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di esclusiva competenza dell’Assemblea;
h. redige l’eventuale Regolamento per il funzionamento delle attività dell’ODV la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
i. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 dello Statuto;
j. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ODV;
k. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
l. reperisce i fondi per il raggiungimento dei fini associativi, delibera l’attuazione dei progetti e delibera su ogni questione di rilevante interesse per l’associazione;


11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.


12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, ogni 60 giorni, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il 50% dei componenti.


13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.


14. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti, su apposito libro, a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.


15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.


16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.


17. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

 

 Articolo 13 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Si applica l’articolo 2382 del Codice Civile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.


2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.


3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

 

Articolo 14 – Organo di Controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico.


2. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.


3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.


4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.


5. L’Organo di controllo dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino a 2 (due) volte consecutive.


6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

 

Articolo 15 – Il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.


3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.


4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino a 2 (due) volte consecutive.


5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

 

Articolo 16 - Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.


2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n. 3 (tre) anni e sono rieleggibili n. 2 (due) volte.


3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.


4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.


5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Articolo 17 – Il Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’ODV.


2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’ODV.

 

Articolo 18 – Comitati Tecnici

1. Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

 

Articolo 19 – Libri Sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
• il libro dei soci;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

 

Articolo 20 – Scioglimento

1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.


2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.


3. Il suddetto parere è reso entra 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.


4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

 

Articolo 21 – Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Ciriè, 10 settembre 2020                                                       

Letto, approvato e sottoscritto in originale ai sensi di legge.

CECCARELLI Fabrizio,GRANELLO Rosa, COPPO Alessandra, BARCHIESI Chiara,LOMBARDI Filomena, CIBRARIO Sonia, FERRO Laura, PICH Paola, DE VITA Loredana, SORRENTINO Anna, SOLAVAGGIONE Graziella, GORGONI Rosi, CASTAGNONE Linda, TODARO Maria,CAVAGNERO Luisella, CICUTTIN Paola, CATARELLA Verina, GRANELLO Rosa, LALE LACROIX Armida, MANCIN Sabrina, CECCARELLI Elena, SERRA Daniela, ZOGGIA Diana, LADDOMADA Simona, GIACOMETTI Maria Lucia, SALA Maria Grazia, CARDINALE Miria, AGRICOLTORE Filomena, RONCON Sara.

               

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente: Sara Bertino

Vice Presidente: Fabrizio Ceccarelli

Tesoriere: Sabrina Mancin

Segretaria: Paola Pich

Consiglieri: Chiara Barchiesi, Linda Castagnole, Rosi Gorgoni

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